Art. 8

Sicurezza

In vigore dal 7 lug 2004
I documenti elettronici e digitalizzati sono gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti per la Commissione. A tal fine i sistemi d’informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che alimentano lo spazio documentale della Commissione sono protetti da misure di sicurezza adeguate per la classificazione dei documenti, la protezione dei sistemi d’informazione e la tutela dei dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:563:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sicurezza (Art. 8 Decisione (UE) 2004/563) — Testo vigente | Portale Normativo