Art. 6

Trasmissione per via elettronica

In vigore dal 7 lug 2004
1.   La trasmissione di documenti da parte della Commissione ad un destinatario interno o esterno può essere effettuata con il mezzo di comunicazione più adatto alle circostanze del caso. 2.   La trasmissione di documenti alla Commissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi i mezzi elettronici quali fax, posta elettronica, modulo elettronico, sito web. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui disposizioni comunitarie o nazionali o convenzioni o accordi tra le parti prescrivano mezzi di trasmissione specifici o formalità di trasmissione particolari.
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