Art. 7

Conservazione

In vigore dal 7 lug 2004
1.   La conservazione da parte della Commissione dei documenti elettronici e digitalizzati deve essere assicurata per l’intero periodo prescritto, secondo le seguenti modalità: a) il documento è conservato nella forma in cui è stato formato, inviato o ricevuto e in modo tale da preservare l’integrità non solo del contenuto del documento ma anche dei metadati che lo accompagnano; b) il contenuto del documento ed i metadati che lo accompagnano devono essere leggibili durante l’intero periodo di conservazione da chiunque sia autorizzato ad avervi accesso; c) se si tratta di un documento inviato o ricevuto per via elettronica, le informazioni che permettono di determinarne l’origine e la destinazione, come pure la data e l’ora di invio o di ricezione formano parte dei metadati minimi da conservare; d) se si tratta di procedimenti elettronici gestiti con sistemi informatici, le informazioni relative alle fasi formali del procedimento devono essere conservate in modo che siano individuabili sia le fasi stesse sia gli autori e gli altri partecipanti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione istituisce un sistema di archiviazione elettronica che comprenda l’intero ciclo di vita dei documenti elettronici e digitalizzati. Le caratteristiche tecniche del sistema di archiviazione elettronica sono stabilite dalle modalità di applicazione di cui all’.
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Conservazione (Art. 7 Decisione (UE) 2004/563) — Testo vigente | Portale Normativo