Art. 4

Validità dei documenti elettronici

In vigore dal 7 lug 2004
1.   Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano l’originale firmato di un determinato documento sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se questo reca una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo sicuro di creazione della firma, ovvero una firma elettronica che offra garanzie equivalenti riguardo alle funzioni assegnate alla sottoscrizione. 2.   Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano la formazione di un documento scritto, senza tuttavia esigere l’originale firmato, sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se l’autore è debitamente individuato e se il documento stesso è redatto in modo tale da garantire l’integrità del contenuto e dei metadati che lo accompagnano ed è conservato secondo le modalità stabilite dall’. 3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo all’adozione delle modalità d’applicazione di cui all’.
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