Art. 4
Validità dei documenti elettronici
In vigore dal 7 lug 2004
1. Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano l’originale firmato di un determinato documento sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se questo reca una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo sicuro di creazione della firma, ovvero una firma elettronica che offra garanzie equivalenti riguardo alle funzioni assegnate alla sottoscrizione.
2. Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano la formazione di un documento scritto, senza tuttavia esigere l’originale firmato, sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se l’autore è debitamente individuato e se il documento stesso è redatto in modo tale da garantire l’integrità del contenuto e dei metadati che lo accompagnano ed è conservato secondo le modalità stabilite dall’.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo all’adozione delle modalità d’applicazione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:563:oj#art-4