Art. 8 · Sicurezza

Art. 8

Sicurezza

In vigore dal 7 lug 2004
I documenti elettronici e digitalizzati sono gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti per la Commissione. A tal fine i sistemi d’informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che alimentano lo spazio documentale della Commissione sono protetti da misure di sicurezza adeguate per la classificazione dei documenti, la protezione dei sistemi d’informazione e la tutela dei dati personali.
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