Art. 4

In vigore dal 30 giu 2004
La detrazione dall’imposta determinata forfettariamente sulla base del tonnellaggio a favore degli armatori delle perdite subite da altre divisioni della società che non sono soggette all’imposta forfettaria è incompatibile con il mercato comune.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/417 — Testo vigente | Portale Normativo