Art. 2

In vigore dal 30 giu 2004
L'introduzione, nel regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori, di un’aliquota fiscale ridotta a 0,05 EUR per ogni 100 tonnellate al di là delle 40 000 tonnellate è compatibile con il mercato comune, a condizione che le navi di oltre 40 000 tonnellate interessate dall’applicazione di tale aliquota ridotta siano navi nuove ovvero siano state immatricolate sotto la bandiera di un paese terzo durante i cinque anni che hanno preceduto il loro ingresso nel regime di imposizione forfettaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:417:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo