Art. 3

In vigore dal 30 giu 2004
1.   Non sono ammissibili al regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori i redditi provenienti dalle attività seguenti: a) le attività connesse e temporanee; b) la vendita di prodotti non destinati ad essere consumati a bordo, come gli articoli di lusso, nonché la prestazione di servizi non direttamente connessi al trasporto marittimo, come le scommesse, i giochi da tavola, i casinò e le escursioni per i passeggeri; c) i redditi provenienti dall’investimento a breve termine del capitale di esercizio, se non corrispondono alla remunerazione della tesoreria corrente dell'impresa derivante da attività ammissibili; d) la pubblicità e il marketing, qualora non consistano nella vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi ammissibili; e) l’attività di «shipbrokerage» per conto di navi di terzi; f) l’alienazione di cespiti aziendali che, per loro natura, non sono destinati al trasporto marittimo. La loro inclusione nel regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori è incompatibile con il mercato comune. 2.   Sono ammissibili al regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori i redditi provenienti dalle seguenti attività: a) i redditi provenienti da investimenti a breve termine del capitale di esercizio, purché consistano nella remunerazione della tesoreria corrente dell’impresa derivante da attività ammissibili; b) la pubblicità e il marketing, purché consistano nella vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi ammissibili; c) l’attività di «shipbrokerage» per conto del proprio naviglio; d) l’alienazione di cespiti aziendali che per loro natura sono destinati al trasporto marittimo. La loro inclusione nel regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori è compatibile con il mercato comune, fatta salva l'osservanza delle condizioni indicate nel presente paragrafo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/417 — Testo vigente | Portale Normativo