Art. 8

In vigore dal 30 giu 2004
Il regime di imposizione forfettaria sulla base del tonnellaggio predisposto a favore dei gestori di navi per conto terzi è compatibile con il mercato comune a condizione che questi ultimi provvedano simultaneamente alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi, in conformità delle disposizioni dei vigenti orientamenti comunitari in materia di aiuti al trasporto marittimo ed a condizione che le aliquote relative al tonnellaggio siano identiche a quelle applicabili alle imprese di trasporto marittimo.
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Art. 8 Decisione (UE) 2005/417 — Testo vigente | Portale Normativo