Art. 3
In vigore dal 30 giu 2004
1. Non sono ammissibili al regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori i redditi provenienti dalle attività seguenti:
a)
le attività connesse e temporanee;
b)
la vendita di prodotti non destinati ad essere consumati a bordo, come gli articoli di lusso, nonché la prestazione di servizi non direttamente connessi al trasporto marittimo, come le scommesse, i giochi da tavola, i casinò e le escursioni per i passeggeri;
c)
i redditi provenienti dall’investimento a breve termine del capitale di esercizio, se non corrispondono alla remunerazione della tesoreria corrente dell'impresa derivante da attività ammissibili;
d)
la pubblicità e il marketing, qualora non consistano nella vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi ammissibili;
e)
l’attività di «shipbrokerage» per conto di navi di terzi;
f)
l’alienazione di cespiti aziendali che, per loro natura, non sono destinati al trasporto marittimo.
La loro inclusione nel regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori è incompatibile con il mercato comune.
2. Sono ammissibili al regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori i redditi provenienti dalle seguenti attività:
a)
i redditi provenienti da investimenti a breve termine del capitale di esercizio, purché consistano nella remunerazione della tesoreria corrente dell’impresa derivante da attività ammissibili;
b)
la pubblicità e il marketing, purché consistano nella vendita di spazi pubblicitari a bordo delle navi ammissibili;
c)
l’attività di «shipbrokerage» per conto del proprio naviglio;
d)
l’alienazione di cespiti aziendali che per loro natura sono destinati al trasporto marittimo.
La loro inclusione nel regime di imposizione forfettaria a favore degli armatori è compatibile con il mercato comune, fatta salva l'osservanza delle condizioni indicate nel presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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