Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 giu 2004
La detrazione dall’imposta determinata forfettariamente sulla base del tonnellaggio a favore degli armatori delle perdite subite da altre divisioni della società che non sono soggette all’imposta forfettaria è incompatibile con il mercato comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:417:oj#art-4