Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 apr 2004
Ai sensi della presente decisione, si intende per:
a)
«cittadino di un paese terzo», la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;
b)
«Stato membro organizzatore», uno Stato membro incaricato dell'organizzazione di voli congiunti;
c)
«Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa a voli congiunti organizzati dallo Stato membro organizzatore;
d)
«volo congiunto», le operazioni di trasporto di cittadini di paesi terzi, effettuate da un vettore aereo a tal fine designato;
e)
«operazione di allontanamento» e «allontanamenti congiunti per via aerea», tutte le attività che sono necessarie al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il trasporto su voli congiunti;
f)
«scorta(e)», il personale di sicurezza, incaricato di accompagnare i cittadini di paesi terzi a bordo del volo congiunto e le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:573:oj#art-2