Art. 5
Compiti dello Stato membro partecipante
In vigore dal 29 apr 2004
Se uno Stato membro decide di partecipare ad un volo congiunto, esso:
a)
comunica all'autorità nazionale dello Stato membro organizzatore la sua intenzione di partecipare al volo congiunto, specificando il numero dei cittadini di paesi terzi da allontanare;
b)
fornisce un numero sufficiente di scorte per ciascun cittadino di paese terzo da allontanare. Se le scorte sono fornite soltanto dallo Stato membro organizzatore, ciascuno Stato membro partecipante assicura la presenza a bordo di almeno due rappresentanti. Tali rappresentanti, che hanno lo stesso status delle scorte, sono incaricati del trasferimento dei cittadini di paesi terzi per i quali sono responsabili di fronte alle autorità del paese di destinazione.
Storico versioni
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