Art. 6
Compiti comuni
In vigore dal 29 apr 2004
Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante:
a)
assicurano che ogni cittadino di paese terzo e le scorte siano in possesso di documenti di viaggio validi e di qualsiasi altro documento aggiuntivo necessario, quali visti di ingresso e/o di transito, certificati o cartelle sanitarie;
b)
informano il più presto possibile le loro rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi terzi di transito e destinazione riguardo agli accordi relativi al volo congiunto per ottenere l'assistenza necessaria.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:573:oj#art-6