Art. 7

Clausola finale

In vigore dal 29 apr 2004
Nell'effettuare l'allontanamento congiunto per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per l'allontanamento congiunto per via aerea riportati nell'allegato.
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Clausola finale (Art. 7 Decisione (UE) 2004/573) — Testo vigente | Portale Normativo