Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2004
Ai sensi della presente decisione, si intende per: a) «cittadino di un paese terzo», la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia; b) «Stato membro organizzatore», uno Stato membro incaricato dell'organizzazione di voli congiunti; c) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che partecipa a voli congiunti organizzati dallo Stato membro organizzatore; d) «volo congiunto», le operazioni di trasporto di cittadini di paesi terzi, effettuate da un vettore aereo a tal fine designato; e) «operazione di allontanamento» e «allontanamenti congiunti per via aerea», tutte le attività che sono necessarie al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il trasporto su voli congiunti; f) «scorta(e)», il personale di sicurezza, incaricato di accompagnare i cittadini di paesi terzi a bordo del volo congiunto e le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti.
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