Art. 4

Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano

In vigore dal 21 nov 2003
Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se: a) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, della presente decisione; oppure b) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.
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