Art. 8
Prevenzione della contaminazione delle acque naturali
In vigore dal 21 nov 2003
1. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano introdotti nelle acque naturali del loro territorio né possano contaminarle.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua di trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali nel loro territorio.
Storico versioni
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