Art. 3

In vigore dal 21 nov 2003
Condizioni per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea 1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, unicamente se: a) i pesci sono originari di uno dei territori elencati nell'allegato I; b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III; c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario. 2.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento diretto di peschiere unicamente se: a) la partita ottempera alle norme di cui al paragrafo 1; b) la peschiera non è costituita da un lago o da un corpo d'acqua aperto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati all'allevamento o al ripopolamento di peschiere nelle acque comunitarie siano introdotti unicamente in aziende di allevamento ittico o in peschiere costituite da stagni e non siano immessi in corpi d'acqua aperti. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, siano trasportati direttamente all'azienda di allevamento ittico o allo stagno di destinazione, come indicato sul certificato sanitario.
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