Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 nov 2003
1.   Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all' delle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE. 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «pesce di acquacoltura»: pesce originario di un'azienda di allevamento ittico; b) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento situato nel territorio della Comunità nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati; c) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario: i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure ii) che è situata tra la foce di due corsi d'acqua; oppure iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto; d) «zona continentale»: una zona costituita da: i) una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino all'estuario, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta; oppure ii) una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta. L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori; e) azienda designata: i) un'azienda litoranea di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie e alimentata da un sistema idrico che garantisca la completa inattivazione degli agenti patogeni dell'anemia infettiva del salmone (ISA), della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN); oppure ii) un'azienda continentale di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie. Se necessario, l'azienda è protetta contro le inondazioni e l'infiltrazione d'acqua e una barriera naturale o artificiale, situata a valle dell'azienda, impedisce l'entrata di pesci nell'azienda stessa. L'azienda è alimentata direttamente con acque provenienti da una trivellazione, da un pozzo o da una sorgente attraverso una conduttura, un canale scoperto o un condotto naturale, purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di erogazione dell'acqua è posta sotto il controllo dell'azienda o delle autorità competenti; f) «stabilimento»: ogni locale riconosciuto ai sensi della direttiva 91/493/CEE in cui sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati prodotti ittici, esclusi gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso nei quali i prodotti sono semplicemente esposti per la vendita o sono venduti all'ingrosso; g) «allevamento ittico»: l'attività esercitata in un'azienda o, in generale, presso qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti pesci destinati alla commercializzazione; h) «prodotti ittici di acquacoltura»: qualsiasi prodotto destinato al consumo umano ottenuto da pesci di acquacoltura, compresi i pesci interi (non eviscerati), i pesci eviscerati, i filetti e relativi prodotti; i) «trasformazione»: le operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi tecnica che impedisca la diffusione di malattie attraverso rifiuti o sottoprodotti, comprese le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura o la sfilettatura; j) «consumo umano diretto»: i pesci importati per il consumo umano non vengono sottoposti ad alcuna trasformazione nel territorio della Comunità prima di essere immessi sul mercato al dettaglio per il consumo umano; k) «peschiere»: stagni, laghi o corpi d'acqua aperti, popolati mediante l'immissione di pesci principalmente a scopo di pesca sportiva e ricreativa, più che a fini di conservazione o di miglioramento delle popolazioni naturali; l) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, una zona continentale o un'azienda designata, autorizzati dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
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