Art. 1

Ambito d'applicazione

In vigore dal 21 nov 2003
1.   La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di: a) pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità; b) pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nella Comunità; c) pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo. 2.   La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.
Storico versioni

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