Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 29 lug 2002
Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2002:627:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obiettivi (Art. 3 Decisione (UE) 2002/627) — Testo vigente | Portale Normativo