Art. 3 · Obiettivi

Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 29 lug 2002
Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.
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