Art. 2

Definizione

In vigore dal 29 lug 2002
Ai fini della presente decisione, per «autorità di regolamentazione nazionale pertinente» si intende l'autorità pubblica istituita in ciascuno Stato membro per controllare l'interpretazione e l'applicazione correnti delle disposizioni delle direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, come definita nella direttiva quadro.
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Definizione (Art. 2 Decisione (UE) 2002/627) — Testo vigente | Portale Normativo