Art. 2
Definizione
In vigore dal 29 lug 2002
Ai fini della presente decisione, per «autorità di regolamentazione nazionale pertinente» si intende l'autorità pubblica istituita in ciascuno Stato membro per controllare l'interpretazione e l'applicazione correnti delle disposizioni delle direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, come definita nella direttiva quadro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2002:627:oj#art-2