Art. 4

Composizione

In vigore dal 29 lug 2002
Il gruppo è composto dai direttori di ciascuna autorità di regolamentazione nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti. La Commissione è rappresentata ad un opportuno livello e fornisce al gruppo la segreteria.
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Composizione (Art. 4 Decisione (UE) 2002/627) — Testo vigente | Portale Normativo