Art. 4
Composizione
In vigore dal 29 lug 2002
Il gruppo è composto dai direttori di ciascuna autorità di regolamentazione nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti.
La Commissione è rappresentata ad un opportuno livello e fornisce al gruppo la segreteria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2002:627:oj#art-4