Art. 7

Riservatezza

In vigore dal 29 lug 2002
Fatto salvo il disposto dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.
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Riservatezza (Art. 7 Decisione (UE) 2002/627) — Testo vigente | Portale Normativo