Art. 5
Dati trattati
In vigore dal 24 mag 2025
1. Nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche sono raccolte le seguenti informazioni sul titolare di patente nautica:
a) cognome;
b) nome;
c) codice fiscale, ove previsto;
d) luogo, data di nascita e nazionalità;
e) residenza anagrafica;
f) numero della patente nautica e numero del relativo stampato a rigoroso rendiconto;
g) autorità che ha rilasciato la patente nautica;
h) data di rilascio della patente nautica;
i) validità della patente nautica;
l) categoria e abilitazione della patente nautica;
m) eventuali limitazioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005;
n) eventuali prescrizioni mediche annotate sulla patente nautica;
o) eventuali sospensioni della patente nautica;
p) eventuale revoca della patente nautica e motivazione;
q) eventuali revisioni di cui all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;
r) i dati di cui all', commi 6 e 7.
2. I dati anagrafici possono essere verificati con i dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2025-03-11;67#art-5