Art. 5

Dati trattati

In vigore dal 24 mag 2025
1. Nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche sono raccolte le seguenti informazioni sul titolare di patente nautica: a) cognome; b) nome; c) codice fiscale, ove previsto; d) luogo, data di nascita e nazionalità; e) residenza anagrafica; f) numero della patente nautica e numero del relativo stampato a rigoroso rendiconto; g) autorità che ha rilasciato la patente nautica; h) data di rilascio della patente nautica; i) validità della patente nautica; l) categoria e abilitazione della patente nautica; m) eventuali limitazioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005; n) eventuali prescrizioni mediche annotate sulla patente nautica; o) eventuali sospensioni della patente nautica; p) eventuale revoca della patente nautica e motivazione; q) eventuali revisioni di cui all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008; r) i dati di cui all', commi 6 e 7. 2. I dati anagrafici possono essere verificati con i dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
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Dati trattati (Art. 5 Regolamento recante la disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.) — Testo vigente | Portale Normativo