Art. 3
Popolamento
In vigore dal 24 mag 2025
1. Per le patenti nautiche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il popolamento dell'anagrafe nazionale con i dati di cui all', commi 3, 4 e 5, avviene in modalità dinamica con la loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati a cura delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile che le hanno rilasciate, quando viene richiesto il rinnovo o il duplicato della patente nautica o è disposta la sua sospensione, revoca o revisione.
2. Quando si verificano i casi di cui all', commi 6 e 7, gli organi accertatori di cui all'articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le Capitanerie di porto, qualora si tratti di patenti nautiche non ancora migrate nell'anagrafe nazionale, comunicano i relativi dati all'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, il quale provvede alla loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati, contestualmente ai dati di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile annotano sul registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, l'avvenuto trasferimento dei dati relativi alla patente nautica nell'anagrafe nazionale. Le successive operazioni relative alle patenti nautiche migrate sono eseguite esclusivamente nell'anagrafe nazionale.
Storico versioni
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