Art. 8
Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali
In vigore dal 24 mag 2025
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Ai fini dell'attività di monitoraggio, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove riscontri, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, elementi per ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento UE/2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.
Storico versioni
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