Art. 1
Organizzazione
In vigore dal 24 mag 2025
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 39 e 39-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, espresso nell'adunanza del 18 luglio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 394 dell'8 gennaio 2025 e successiva integrazione dell'11 febbraio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Organizzazione
1. L'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contiene i dati relativi alle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata e il relativo sistema informatico è distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, tra loro interconnesse e idonee a fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
3. La «sezione anagrafica» contiene i dati anagrafici e le loro variazioni dei soggetti titolari di patente nautica.
4. La «sezione patenti» contiene, per ciascun titolare, i dati relativi alle singole patenti nautiche, al loro rilascio, al rinnovo, all'eventuale sospensione o revoca e all'eventuale revisione o duplicato rilasciato.
5. La «sezione prescrizioni e limitazioni» contiene le prescrizioni e le limitazioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005.
6. La «sezione violazioni» contiene i dati relativi alle violazioni, commesse con un'unità da diporto dal titolare della patente nautica, di norme previste dal decreto legislativo n. 171 del 2005, dal relativo regolamento di attuazione o da altre leggi o regolamenti applicabili in materia e che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie. I dati riportano l'indicazione del luogo, della data, del tipo di violazione commessa e dell'organo accertatore e con menzione del verbale di accertamento e contestazione e dell'eventuale ordinanza-ingiunzione o di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché del numero di individuazione dell'unità, ove previsto, con cui la violazione è stata commessa.
7. La «sezione sinistri marittimi» contiene i dati relativi ai sinistri in cui è stato coinvolto, con addebito di responsabilità, il titolare della patente nautica, ai quali ha fatto seguito l'irrogazione di sanzione amministrativa accessoria oppure l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, con l'indicazione, per ciascun sinistro, dei dati dell'unità coinvolta, del tempo e del luogo ove lo stesso si è verificato e con menzione degli estremi della sanzione irrogata o della sentenza emanata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2025-03-11;67#art-1