Art. 2
Funzionamento
In vigore dal 24 mag 2025
1. I dati di cui all' sono forniti al Centro elaborazione dati dai soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005.
2. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile, al termine dei procedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione, revoca, revisione e duplicato della patente nautica, trasmettono i relativi dati al Centro elaborazione dati per via telematica.
3. Gli organi accertatori di cui all'articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmettono per via telematica al Centro elaborazione dati le informazioni di cui all', comma 6, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria.
4. Le Capitanerie di porto, all'esito delle inchieste sui sinistri marittimi condotte da loro stesse o dalle Direzioni marittime in cui hanno sede o dagli uffici dipendenti, che comportano addebito di responsabilità per il titolare di patente nautica nonché l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, trasmettono al Centro elaborazione dati per via telematica i dati di cui all', comma 7, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria o dell'avvenuta conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2025-03-11;67#art-2