Art. 8

Attività di formazione e di preparazione dei candidati

In vigore dal 20 set 2024
1. L'attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere. 3. L'attività di formazione di cui all'allegato I si applica fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, in tema di estensione delle abilitazioni. 4. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica rilasciano all'allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento del corso. L'attestato è redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'allievo e l'altro conservato agli atti per cinque anni. 5. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica possono iscrivere ai corsi per il conseguimento delle patenti nautiche esclusivamente i propri soci.
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