Art. 4

Sede e locali

In vigore dal 20 set 2024
1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche: a) dispongono di almeno una sede in prossimità di un punto di attracco, in acque marittime o interne, idoneo per unità da diporto a motore o a vela e all'imbarco e sbarco delle persone. Il requisito di prossimità si intende soddisfatto se la distanza della sede dal punto di attracco non è superiore a un chilometro in linea d'aria; b) hanno la disponibilità giuridica di un'aula indipendente di almeno 25 metri quadrati di superficie e comunque tale da garantire la disponibilità di almeno 1,5 metri quadrati di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico; c) hanno servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa; d) dispongono di locali conformi al regolamento edilizio vigente nonché alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità e abitabilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di accesso e uso di locali aperti al pubblico.
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