Art. 7
Attività di insegnante teorico e di istruttore pratico
In vigore dal 20 set 2024
1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, dispongono di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori pratici, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni, che possono essere svolte anche dal legale rappresentante o dal responsabile didattico di cui all'articolo 49-octies, comma 6, del Codice.
2. Agli insegnanti teorici e agli istruttori pratici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del Codice e alle relative norme di attuazione.
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