Art. 3

Requisiti di idoneità

In vigore dal 20 set 2024
1. Ai fini del riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all', i seguenti requisiti: a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative senza fine di lucro; b) avere svolto attività di istruzione o di formazione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni; c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque articolazioni o affiliazioni locali, costituite da almeno tre anni, presenti sul territorio di almeno tre regioni e con almeno cinquanta soci ciascuna.
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Requisiti di idoneità (Art. 3 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.) — Testo vigente | Portale Normativo