Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 20 set 2024
1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale, già riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009, sono riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica ai sensi del presente regolamento. 2. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.
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Disposizioni transitorie e finali (Art. 13 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.) — Testo vigente | Portale Normativo