Capo V
Art. 43
Commissione esaminatrice del concorso
In vigore dal 18 giu 2024
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista sommozzatore formatore e da un componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Storico versioni
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