Capo V

Art. 45

Prove di esame del concorso

In vigore dal 18 giu 2024
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, nonché da una prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea, come individuate nell'allegato E, parte II. 2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei sommozzatori, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore massimo di 4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2 assume valore massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova 3 assume valore massimo di 14/30 (quattordici/trentesimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 20/30 (venti/trentesimi). 3. La prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea è diretta ad accertare la padronanza delle leggi fisiche che regolano le attività in ambienti iperbarici, tipici del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 4/30 (quattro/trentesimi).
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