Capo V
Art. 47
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
In vigore dal 18 giu 2024
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
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