Capo IV
Art. 40
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
In vigore dal 18 giu 2024
1. È dimesso dal corso di formazione di cui all' il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non è riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell', comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all', comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all', comma 9;
e) non supera l'esame di fine corso di cui all', comma 10;
f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Storico versioni
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