Capo IV

Art. 39

Corso di formazione e graduatoria finale

In vigore dal 18 giu 2024
1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione. 2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane. 3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale. 4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 5. La fase teorico-pratica è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi. 6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di macchina allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. 7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata. 8. La fase avanzata è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. 9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche. 10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendi VF. 11. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. 12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. 13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di macchina.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2024-04-02;72#art-39

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