Art. 8

Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale

In vigore dal 23 mar 2024
Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale 1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale. 2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST- ANNCSU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:istruzione.merito.ministero:decreto:2023-12-07;234#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo