Art. 11
Disposizioni finali e finanziarie
In vigore dal 23 mar 2024
1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operatività dell'ANIST è avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operatività. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonché all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.
4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.
5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2023
Il Ministro
dell'istruzione e del merito
Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 242
Storico versioni
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Prourn:nir:istruzione.merito.ministero:decreto:2023-12-07;234#art-11