Art. 10

Garanzie e misure di sicurezza

In vigore dal 23 mar 2024
1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso: a) l'integrità e la riservatezza dei dati; b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso; c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
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Garanzie e misure di sicurezza (Art. 10 Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.) — Testo vigente | Portale Normativo