Art. 10
Garanzie e misure di sicurezza
In vigore dal 23 mar 2024
1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso:
a) l'integrità e la riservatezza dei dati;
b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso;
c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
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Prourn:nir:istruzione.merito.ministero:decreto:2023-12-07;234#art-10