Art. 4

Dati di cui dispone l'ANIST

In vigore dal 23 mar 2024
1. L'ANIST ha a disposizione: a) i dati relativi ai percorsi di studi degli studenti e agli esiti annuali dei medesimi percorsi; b) i dati relativi all'istituzione scolastica di appartenenza degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici; c) i dati relativi ai titoli conseguiti; d) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR. 2. I dati di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato 1, recante «Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» e nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR». 3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti dall'ANIST secondo le modalità di cui all' e conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.
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Dati di cui dispone l'ANIST (Art. 4 Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.) — Testo vigente | Portale Normativo