Art. 3

Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione

In vigore dal 23 mar 2024
1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonché ai relativi servizi previsti dagli . 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito. 3. L'ANIST è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.
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Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (Art. 3 Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.) — Testo vigente | Portale Normativo