Art. 7

Programma di azione

In vigore dal 1 set 2023
1. Ai fini della predisposizione del programma di azione di cui all', comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio attiva forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali al fine di quantificare l'impatto economico-finanziario, le priorità e il relativo impegno di spesa delle azioni previste dal programma stesso.
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