Art. 6

Funzionamento del Comitato tecnico-scientifico

In vigore dal 1 set 2023
1. Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell', comma 2, convoca almeno una volta al mese il Comitato, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni. 2. In relazione a specifiche tematiche, il coordinatore può invitare a singole riunioni i componenti dell'Osservatorio di cui all', non facenti parti del Comitato. 3. Il coordinatore trasmette al Presidente gli studi, le analisi e i documenti prodotti dal Comitato tecnico scientifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2023-07-20;115#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo