Art. 6
Funzionamento del Comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 1 set 2023
1. Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell', comma 2, convoca almeno una volta al mese il Comitato, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni.
2. In relazione a specifiche tematiche, il coordinatore può invitare a singole riunioni i componenti dell'Osservatorio di cui all', non facenti parti del Comitato.
3. Il coordinatore trasmette al Presidente gli studi, le analisi e i documenti prodotti dal Comitato tecnico scientifico.
Storico versioni
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