Art. 5
Composizione e funzioni del Comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 1 set 2023
1. Nell'ambito dei componenti di cui all', è costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto da un Coordinatore nominato dal Presidente tra gli esperti di cui all', comma 2.
3. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti componenti:
a) il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all', comma 1, lettera a), numero 9);
b) il rappresentante del Ministero della salute di cui all', comma 1, lettera a), numero 10);
c) il rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all', comma 1, lettera a), numero 11);
d) il rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all', comma 1, lettera b);
e) il rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia di cui all', comma 1, lettera c);
f) il Presidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap;
g) il Presidente della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità;
h) gli esperti di cui all', comma 2.
4. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) formula al Presidente proposte in relazione agli argomenti e questioni da iscrivere all'ordine del giorno delle riunioni dell'Adunanza generale;
b) svolge istruttoria, avvalendosi del contributo degli esperti di cui all', comma 2, su specifici temi d'indagine segnalati dal Presidente e dall'Adunanza generale, anche all'esito dell'attività di analisi dei gruppi di lavoro di cui all' comma 7;
c) propone all'Adunanza generale le campagne informative, formative e di sensibilizzazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, formulando proposte alle eventuali altre amministrazioni competenti;
d) elabora la proposta del piano d'azione, la proposta della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulle disabilità di cui all', comma 5, lettera d), della citata legge n. 18 del 2009, e la proposta del rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, da sottoporre all'approvazione dell'Adunanza generale;
e) individua e segnala all'Adunanza generale la tipologia di dati statistici e amministrativi utili all'analisi della condizione delle persone con disabilità e alla definizione delle azioni a tutela dei relativi diritti nonché i relativi settori di riferimento dei predetti dati anche in relazione alle diverse situazioni territoriali;
f) collabora allo svolgimento delle attività di studio e di ricerca individuate dal Presidente;
g) coadiuva l'Osservatorio nelle attività di monitoraggio delle riforme che ineriscono alla condizione delle persone con disabilità in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza effettuate ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con lo specifico supporto degli esperti della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità di cui all', comma 3 e degli esperti di cui all', comma 2;
h) procede all'audizione di rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei propri compiti.
Storico versioni
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