Art. 4
Composizione e compiti dell'Adunanza generale
In vigore dal 1 set 2023
1. L'Adunanza generale è presieduta dal Presidente ed è composta dai soggetti di cui all', commi 1 e 2. Assistono all'Adunanza generale senza diritto di voto i soggetti di cui all', comma 6.
2. L'Adunanza generale svolge tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dalla legge.
Storico versioni
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